Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

          «Art. 28-bis - (Incontri con la famiglia). - 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».